Art. 4.
(Princìpi generali della
produzione biologica).

      1. I princìpi che regolano la produzione biologica sono i seguenti:

          a) utilizzo di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

 

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          b) utilizzo di sostanze naturali evitando l'uso di sostanze chimiche di sintesi, che possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso degli OGM risulti inevitabile;

          d) adeguamento delle norme vigenti che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, comunque attenendosi a un concetto univoco di produzione biologica;

          e) massimizzazione dell'impiego di sementi di origine biologica provenienti dal riutilizzo delle stesse sementi.